Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018).
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15% (o al 5% se si tratta di nuova attività).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Compensi percepiti |
€ 14.000 |
Spese |
– |
Reddito imponibile lordo |
€ 14.000*78% = € 10.920 |
Contributi previdenziali |
€ 2.700 |
Reddito imponibile netto |
€ 10.920 – € 2.700 = € 8.220 |
Imposta sostitutiva |
15% |
Imposta sostitutiva |
€ 8.220 * 15% = € 1.233 |
Imposta sostitutiva nuova attività per i primi 5 anni |
€ 8.220*5%= € 411 |